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domenica 15 giugno 2008

Sicurezza: no all' esercito si alle Ronde ma solo se regolamentate.

Da diversi giorni ormai non si altro che parlare di sicurezza: dell' inefficacia delle misure poste dal Governo si è già discusso ampiamente ora è il momento di affrontare la questione delle ronde e dell' esercito che si vorrebbe schierare nelle nostre strade.

Quanto all'esercito ritengo sia solo una mortificazione delle Forze dell' Ordine in quanto il loro schieramento anche se inteso a coadiuvare le stesse ne depaupera il prestigio e l'utilità.
Sarebbe quindi meglio aumentare numericamente gli organici delle FdO e migliorarne la qualità finanziando meglio la loro attività e l'acquisizione di dispositivi tecnologici come il recente "Eva" inventato per accedere più facilmente dalla strada alle banche dati.

Anche le ronde per certi versi sono una mortificazione delle FdO ed inoltre rappresentano una potenziale aggregazione di personalità il cui scopo può differire da quello nobile della sicurezza e della conseguente coevia delle FdO stesse.
Potenzialmente, come si è visto in recenti fatti cronaca esse possono, al contrario di quanto voluto, determinare condizioni di disordine pubblico o solvere a ruolo di banda armata, sovversiva, associazione a delinquere ecc. con gravi danni per l'ordine pubblico e la democrazia.

Tuttavia la democrazia stessa consente il libero associazionismo e quindi la costituzione di queste ronde esse diventano insopprimibili.
E' quindi necessario che esse, nella loro costituzione ed attività vengano regolamentate da una apposita legge la quale dovrà anche prevedere dispozioni alla riforma delle FdO.


Una possibile proposta potrebbe essere la seguente:

PROPOSTA DI LEGGE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPONTANEE fINALIZZATE ALLA COEVIA DELLE FORZE DELL' ORDINE (Cd. RONDE) E DISPOSIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE FORZE DELL' ORDINE.


PARTE I - REGOLAMENTAZIONE DELLE RONDE

ART. 1 - Definizione di Associazione spontanea finalizzata alla coevia delle Forze dell' Ordine (Ronde)
Si definisce Associazione spontanea finalizzata alla coevia delle forze dell'ordine ( di seguito ronde) una qualunque associazione formata da civili cittadini atta al controllo e supervisione del territorio e finalizzata alla prevenzione di atti contrari all'ordine pubblico ed alla legge.

ART. 2 - Costituzione delle Ronde
I cittadini che intendono costituire delle ronde devono darne comunicazione al Sindaco del Comune o della Comunità nella quale si intende esercitare l'attività, al quale và inoltrato elenco completo dei componenti e dei responsabili definiti dal sucessivo comma.
Al Sindaco vanno inoltre comunicati i nominativi dei soggetti abilitatì all'uso di armi appartenenti alla ronda.

I responsabili sono persone individuate all'interno stesso dell'associazione, nella sua piena autonoma, nel numero di 1 ogni 10 componenti o frazione, il cui compito è quello di coordinare l'attività dell' associazione di rappresentarla presso le Pubbliche Autorità

Le Ronde possono all'occorrenza dotarsi di Statuto interno.

ART. 3 - Attività delle Ronde e loro modalità di espletamento
L'attività della Ronda deve essere autorizzata dal Sindaco del Comune o della Comunità nelle quali essa vuole esercitare la sua attività previ gli accertamenti previsti dal successivo articolo 5.

L'attività delle Ronde và espletata esclusivamente entro i confini amministrativi di un Comune o di una Comunità di Comuni, Comunità Montana o di Arcipelago.

Ogni attività delle Ronde è considerata subalterna e non sostitutiva dell'attività di controllo e supervisione del territorio da parte delle Forze dell' Ordine, pertanto possono essere controllate, coordinate, sospese o revocate da queste ultime in base alle necessità di sicurezza ed ordine pubblico sopravvenute.

Le Ronde in servizio devono potersi distinguere dagli altri cittadini ed essere riconoscibili da essi mediante dispositivi visibili e rifrangenti (bracciali, pettorine, ecc.)

Alle ronde non è consentito l' uso di armi al di fuori dei casi previsti dagli articoli 52 e 54 c.p.

Le ronde sono dispensate dall' arresto obbligatorio previsto dall'articolo 380 c.p.p. al di fuori da casi previsti dagli articoli 52 e 54 c.p. nonchè dall'articolo 51 c.p. se l'ordine è dato da una qualsiasi autorità pubblica competente in materia di sicurezza

Le ronde possono procedere all' arresto facoltativo previsto dall'articolo 381 c.p.p. e con le modalità previste dallo stesso disposto normativo.

Le attività delle Ronde sono sospese in caso di Guerra o calamità naturali sul territorio ove queste avvengono fatto salvo il caso al comma successivo

In deroga a quanto sopra in caso di calamità naturale le autorità competenti possono attribuire alle ronde compiti di Protezione Civile

ART. 4 - Requisiti necessari ed obblighi per gli appartenenti alla Ronde
I cittadini che intendono associarsi ad una ronda debbono avere i seguenti requisiti:

a) Aver compiuto i 18 anni di età
b) Essere di nazionalità Italiana o apolide
c) Godere dei diritti civili e politici attivi e passivi in Italia
d) Non avere precedenti penali o carichi penali pendenti
e) Essere residenti nel Comune o nelle Comunità nel quale l'associazione a cui si intende aderire esercita od intende esercitare la sua attività
f) Non essere inibiti o diffidati dal partecipare a manifestazioni pubbliche e/o sportive
g) Avere capacità giuridica nonchè di intendere e volere
h) Non essere segnalati presso le pubbliche autorità per abitudine all'abuso di sostanze alcooliche, sostanze stupefacenti, armi od altro
i) Non essere sottoposti od essere stati sottoposti in passato a cure psichiatriche o riabilitative di alcun tipo
l) Essere in regola con gli Obblighi di Leva
m) Non essere appartenenti in servizio alle Forze dell'Ordine o altro corpo di Polizia o Vigilanza Privata

I componenti delle ronde, regolarmente abilitati all'uso delle armi che intendono munirsi delle stesse legalmente detenute durante l'attività di ronda debbono necessariamente segnalarlo all'atto di adesione alla ronda o di costituzione della stessa al Sindaco inviando estremi di riconoscimento dell'arma e del porto d'armi.
E' consentito l'uso della sola arma segnalata come predetto.
Non è consentito l' uso di armi a chi non è abilitato anche se le stesse rientrano in categorie per le quali non necessità un abilitazione specifica ( ad esempio scacciacani).

I componenti delle ronde che intendono avvalersi dell'uso di un proprio mezzo di trasporto per il quale hanno l'abilitazione all'uso prevista dalle legge devono comunicarlo la Sindaco in fase di adesione alla ronda o costituzione della stessa inviando gli estremi di riconoscimento del veicolo e della patente o petentino nautico o altra abilitazione.

I responsabili di cui art. 2 comma 2 debbono verificare che ogni componente provveda agli obblighi e possieda i requisiti sopracitati.

ART. 5 - Adempimenti del Sindaco ed altre autorità
Il Sindaco dopo aver verificato che la ronda abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 4 autorizza la ronda ad effettuare la sua attività od i richiedenti a farne parte, dandone motivazione scritta, previo parere favorevole dei Carabinieri di zona.
Diversamente non autorizza la Ronda dandone comunicazione scritta e adeguatamente motivata

Il locale corpo dei carabinieri è tenuto a verificare la sussistenza degli obblighi e dei requisiti dei componenti previsti al succitato articolo 4 e dare eventuale parere favorevole o contrario la Sindaco che lo richiede

Il Sindaco autorizzata la Ronda nè da comunicazione scritta alla Prefettura competente e mantiene un elenco delle Ronde presenti nel Comune o Comunità rendendole di pubblico dominio

I succitati adempimenti devono avvenire entro 60gg dalla richiesta di inizio attività della Ronda.

I responsabili e i cittadini del Comune e della Comuni in cui la Ronda esercita od intende esercitare la sua attività hanno facoltà ad impugnare tutti gli atti relativi all'attività della Ronda nei modi e nei tempi previsti dalla legge

Ministero della Difesa, Prefettura, Questura, Sindaco, Presidente di regione o Provincia possono in qualsiasi momento, sul territorio di propria competenza, sospendere, revocare, avocare o disporre altro provvedimento nei confronti delle ronde dandone comunicazione scritta e motivata agli interessati

Le Forze dell’ Ordine che intervengono su richiesta di una Ronda hanno facoltà di disperderla, dispensarle temporaneamente dall'attività o di dare loro ordini

ART. 6 - Sanzioni
Gli appartenenti alle Ronde che non osservano gli obblighi di cui al comma 2 articolo 2 nonchè commi 2 e 3 articolo 3 e articolo o non posseggono i requisiti di cui all'articolo 4 comma 1, ove il fatto non costituisse più grave reato sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2000

I soggettti del capoverso precedente che non ottemperano alle norme di cui al comme 3 e seguenti articolo 3 ove il fatto non costituisca più grave reato sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2000 ad euro 8000

Il Sindaco od altra autorità competente in caso di recidiva delle violazioni da perte dei componenti delle Ronde degli obblighi previsti agli articoli 2 comma 2, ed agli articoli 3 e 4 che non costituiscono più grave reato possono disporre la revoca dell'autorizzazione all'attività di Ronda

Il Sindaco od altre persone rappresentanti autorità competenti che non adempiano agli obblighi di cui all'art 5 commi da 1 a 3, ove il fatto non costituisce più grave reato, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10000 ad euro 40000 e nei casi più gravi o di recidiva con la revoca del mandato

TITOLO 2 DISPOSZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE FORZE DELL' ORDINE

ART. 7 - Adempimenti del Governo

Il Governo approvata codesta legge, nella successiva finanziaria requisirà le risorse economico-finanziarie finalizzate ad incrementare di almeno i 2/3 entro 3 anni il numero di appartenenti a Corpi dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Vigili Urbani, Polizia Penitenziaria e Ispettori del Lavoro

Il Governo inoltre nella successiva finanziaria requisirà le risorse economiche necessarie finalizzate ad informatizzare tutte le Procure Italiane, attivare nuove Procure e raddoppiare gli organici della Magistratura nonchè sviluppare e divulgare nuove tecnologie atte alla prevenzione e repressione degli atti criminosi

ART. 8 – Mobilità interna da esercito a Forze dell ‘Ordine

Il Governo in applicazione del precedente articolo 7 dovrà procedere al passaggio di militari alla Forze dell ordine in osservanza del principio della mobilità interna della P.A.

ART. 9 - Riforma visita medico legale
A decorrere dal 1° Giugno 2009 le viste medico legali effettuate dalle Asl finalizzate a requisiti psico-fisici necessari per per far parte delle Forze dell 'Ordine o di un Corpo di Vigilanza Privata dovranno essere espletate con le stesse modalità di quelle per l'accertamento dei requisiti indispensabili per adempiere agli obblighi di Leva

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