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    lunedì 11 marzo 2019

    Legittimo femminicidio ovvero la legittima difesa della Lega


    La Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge di legittima difesa proposta dalla Lega e appogiata da Forza Italia e Fratelli d' Italia oltre che dal compagno di governo 5Stelle. Ora deve passare al Senato per diventare legge. Un testo di sei articoli di cui il primo fà rabbrividire. Prevede infatti che nelle mura domestiche e o nelle vicnanze di un bene prorio o di un familiare o parente stretto l' omicido sia considerato sempre legittima difesa. Quindi il Pm non potrà verificare se chi ha ucciso o ferito qualcuno si sia veramante difeso a meno che qualcuno non sporga denuncia e fornisca di conseguenza le prove che vi sia un dubio sull legittimità della difesa stessa! Veramente ssurdo, Inoltre basta aver agito sotto l' effetto di grave tirbamento perchè vis sia proporzione fra offesa e difesa- Ne consegue che chiunque voglia uccidere  qualcuno dovrà invitarlo acasa proria e poi invitarsi di aver agito per legittima difesa e non potrà Nemmeno essere indagato! Con questa legge aumenteranno i delitti in famiglia e i femmincidi. Se approvata anni fà persone come MIchele Misseri, Antonio Logli, Michele Buoniconti, Freddy Sorgato ecc. l' avrebbero fatta franca! Vergognoso! 
    Ecco il testo
    Articolo 1 (Modifiche all’articolo 52 del codice penale)
    1. All’articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    • a) al secondo comma, dopo la parola: “sussiste” è inserita la seguente: “sempre”;
    • b) al terzo comma, le parole: “La disposizione di cui al secondo comma si applica” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano”;
    • c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: “Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
    Articolo 2 (Modifica all’articolo 55 del codice penale)
    1. Dopo il primo comma dell’articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:
    «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
    Articolo 3 (Modifiche all’articolo 165 del codice penale)
    1. All’articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
    «Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»
    Articolo 4 (Modifiche all’articolo 614 del codice penale)
    1. All’articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    • a) al primo comma, le parole: “da sei mesi a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni”;
    • b) al quarto comma, le parole: “da uno a cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: ”da due a sei anni”.
    Articolo 5 (Modifiche all’articolo 624-bis del codice penale)
    1. All’articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    • a) al primo comma, le parole: “da tre a sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “da quattro a sette anni”;
    • b) al terzo comma, le parole: “da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000” sono sostituite dalle seguenti: “da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500”.
    Articolo 6 (Modifiche all’articolo 628 del codice penale)
    1. All’articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    • a) al primo comma, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”;
    • b) al terzo comma, alinea, la parola: “cinque “è sostituita dalla seguente: “sei” e le parole ” 1.290 a euro 3.098″ sono sostituite dalle seguenti: “da euro 2.000 a euro 4.000”;
    • c) al quarto comma, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “sette” e le parole “da euro 1.538 a euro 3.098″ sono sostituite dalle seguenti: ” da euro 2.500 a euro 4.000″.


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