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venerdì 28 agosto 2009

Sicurezza sul Lavoro: per il Governo è sempre Colpa del Lavoratore: arriva il DL assolvi-datore!


Vi invito a leggere quest' articolo scritto da Amalia Cocchini parlamentare dell' IdV sulle modifiche che questo Governo intende fare al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro n.81/2008 introdotto da Prodi ed ora smantellato da Berlusconi.

Questo governo è diabolico. Dopo le polemiche peri-elettorali sulla bozza di decreto correttivo al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro presentato alla fine di aprile; dopo le accuse di incostituzionalità e i rimproveri del presidente Napolitano, dei più insigni giuristi italiani, dei sindacati e di quanti ancora ritengono che la sicurezza sul lavoro sia cosa seria e la legge un mezzo per tutelarla (e non un’autorizzazione ai potenti per fare ciò che vogliono); il ministro Sacconi & Co. hanno apparentemente battuto in ritirata. Hanno ascoltato i rimbrotti e messo al lavoro le Commissioni Parlamentari. Quatti quatti però, in maniera subdola, hanno fatto rientrare dalla finestra quello che forzatamente avevano dovuto far uscire dalla porta. Anche se, fortunatamente, la finestra era stretta e non tutto è riuscito a rientrare.
Di cosa sto parlando? Della famigerata “norma salva-manager” che tanto scalpore aveva destato un paio di mesi fa e del cui ritorno nessuno, forse complice la canicola d’agosto, si è accorto. Vero è che stavolta non è più applicabile la retroattività e almeno i processi Thyssen ed Eternit potranno seguire il loro corso. Vero è che per rintracciarla è necessario fare salti acrobatici da un articolo a un altro e poi un altro ancora: il che è, notoriamente, roba da addetti ai lavori.
Come addetta ai lavori provo ora a spiegare l’ultima porcata del governo che mira esclusivamente a tutelare gli interessi dei datori di lavoro. Il fine ultimo è, ovviamente, agevolare l’impunibilità degli stessi.
Dunque, all’art.18 del D. Lgs 81/08, così come è entrato in vigore dal 20 agosto, è stato aggiunto il comma 3-bis che prevede che il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi da parte dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori, degli installatori e del medico competente, ferma restando “l’esclusiva responsabilità” di quei soggetti “qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.
Come dire che io, datore di lavoro di una fabbrica di scarpe, devo vigilare affinché il capoturno faccia bene il suo lavoro, i lavoratori non entrino in fabbrica in ciabatte e i fornitori non mi rifilino un’attrezzatura della prima guerra mondiale. Però, se il capoturno non fa ricaricare l’estintore o l’operaio lavora su una macchina senza protezione, non sono responsabile se dimostro che non ho difettato in vigilanza.
E così abbiamo spiegato "il presupposto".
L’art. 16 dello stesso decreto si occupa della delega di funzioni da parte del datore di lavoro.
Al comma 3 precisa che la delega non esclude l’obbligo di vigilanza, tuttavia è stata aggiunta la frase che spiega che l’obbligo si intende assolto “in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 comma 4”.
L’articolo 30, al comma 4 spiega che il modello di organizzazione e di gestione deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione dello stesso. Il modello di organizzazione e gestione è quella procedura definita idonea a prevenire i reati connessi alla violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela della salute e, tra l’altro, ha anche efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. La responsabilità amministrativa è quella che consentirebbe di colpire il patrimonio degli enti e quindi gli interessi economici dei soci nel caso di reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ma se il modello adottato fosse solo una formalità? Se non funzionasse? Se non fosse applicabile?
Nel “vecchio” D. Lgs 81 mancava proprio questo passo ed era il giudice, in sede di accertamento penale, a valutare la validità del modello adottato, ovvero la prova della solidità del modello si sarebbe avuta solo nel malaugurato caso di procedimento penale Questo governo, così attento alle regole e alla trasparenza, ha messo riparo a questa lacuna e ha previsto un controllo, una verifica sul funzionamento del modello.
Infatti, l’art. 51 comma 3-bis prevede che venga rilasciata un’attestazione del corretto svolgimento del procedimento e dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. E chi deve rilasciare questa attestazione? Gli organismi paritetici.
Cosa sono gli organismi paritetici ce lo spiega l’art. 2 al comma 1 lettera "e": sono organismi costituiti da associazioni di datori di lavoro. Il gioco è fatto.
Io, datore di lavoro, per non essere considerato responsabile di un infortunio e per stare tranquillo, devo aver adottato un sistema certificato di organizzazione e di gestione. Ovviamente me lo certifico da solo.
Ma allora, se dovesse verificarsi un infortunio, di chi sarebbe la responsabilità? Ma naturalmente del fabbricante, della macchina che lo ha provocato o del fornitore o del capoturno o…del lavoratore.
Questo meccanismo normativo, contorto ma facile, scarica di tutte le responsabilità penali (ed esime da quelle amministrative) il vertice aziendale, fino ai livelli inferiori. Come sempre sarà il lavoratore distratto dalle bollette non pagate, dal problema del come arrivare alla fine del mese, dal trovare la strada promessa verso la felicità ad essere l’unico responsabile della sua morte.


Nulla di più orrido poteva essere fatto da questo Governo, condivido in pieno cosa scrive l'autrice.
Bisogna fermare questo Governo con qualsiasi mezzo visto che ormai siamo in piena dittatura come nel ventennio!

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