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venerdì 27 marzo 2009

Sfido il Minstro Maroni sulle Ronde e la Sicurezza


Pubblico di seguito una mia lettera aperta al Ministro Maroni. Lo sfido apertamante a fare meglio di me sulle ronde ed in materia di sicurezza.





All' attenzione personale
del Ministro dell' Interno
Roberto Maroni





Oggetto: Sfida al Minstro - DDL sulle Ronde


Egregio Signor Ministro,
le scrivo cordialmente per dibattere con lei sulla questione sicurezza ed in particolare sulle ronde.

Premetto da subito la mia contrarietà poichè ritengo sia uno svilimento delle Forze dell ?ordine di per sè già svilite ed inadatte ad affrontare la sfida sicurezza, da lei per altro amplificata a fnin elettorali.

A seguito di varie aggressioni omo-xenofobe e politiche di leghisti e fascisti a danno di extracomunitari, omosessuali e comunisti le esprimo la mia più viva preoccupazione per le eventuale deriva violenta che tali ronde possono assumere specialmente e seguito del suo decreto istitutivo delle stesse che le rende sponsorizzabili ed affiliabili ai parti ed associazioni politche.

Le ritiene di aver agito di buon senso per, cito le sue parole : " evitare il fai da te" io ritengo invece, considerato che l'idea di ronda fù introdotta ed attuata per prima dai militanti e simpatizzanti della Lega Nord che le voglia solo proteggere i suoi rondisti dall' arresto in flagranza di reato ai sensi dell' articolo 380 comma 2 lettera (i) del Codice di Procedura Penale del quale le riporto in estratto a titolo di promemoria il contenuto:

i) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

E' ovvio che le ronde in caso scontri o ad altri atti violenti rischiavano l' arresto obbligatorio in flagranza dei suddetti reati.
Il suo decreto le legalizza e quindi le immunizza da tali reati. La sola Costituzione che garantisce il diritto di associarsi non ne garantisce l' immunità da certi reati ma solo l'esistenza.
Ne consegue che non approvo come molti italiani il suo operato e la sfido proponendole un DDL ad hoc sulle ronde, DDL che io stesso ho redatto e inviato al dott. Di Pietro 10 mesi fà, il quale in coerenza con la sua contrarietà si è rifiutato di proporlo in Parlamento.
La mia una sfida doppia nei sui confronti, non solo la sfido a fare meglio di me ma anche ad essere celere: io scrissi il DDL in un' ora lei si è dato 60 giorni per regolamantare le ronde ai sensi dell' articolo 6 comma 4 DL 23 febbraio 2009 n.11: ne soon trascorsi già 30 e il regolamento che dovrebbe reputare urgente visto l' uso delle decretazione che lei ha fatto non è nemmeno stato abbozzato.

Ecco la mia proposta di legge:


PROPOSTA DI LEGGE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPONTANEE FINALIZZATE ALLA COEVIA DELLE FORZE DELL' ORDINE (Cd. RONDE) E DISPOSIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE FORZE DELL' ORDINE.


PARTE I - REGOLAMENTAZIONE DELLE RONDE

ART. 1 - Definizione di Associazione spontanea finalizzata alla coevia delle Forze dell' Ordine (Ronde)
Si definisce Associazione spontanea finalizzata alla coevia delle forze dell'ordine ( di seguito ronde) una qualunque associazione formata da civili cittadini atta al controllo e supervisione del territorio e finalizzata alla prevenzione di atti contrari all'ordine pubblico ed alla legge.

ART. 2 - Costituzione delle Ronde
I cittadini che intendono costituire delle ronde devono darne comunicazione al Sindaco del Comune o della Comunità nella quale si intende esercitare l'attività, al quale và inoltrato elenco completo dei componenti e dei responsabili definiti dal successivo comma.
Al Sindaco vanno inoltre comunicati i nominativi dei soggetti abilitatì all'uso di armi appartenenti alla ronda.

I responsabili sono persone individuate all'interno stesso dell'associazione, nella sua piena autonoma, nel numero di 1 ogni 10 componenti o frazione, il cui compito è quello di coordinare l'attività dell' associazione di rappresentarla presso le Pubbliche Autorità

Le Ronde possono all'occorrenza dotarsi di Statuto interno.

ART. 3 - Attività delle Ronde e loro modalità di espletamento
L'attività della Ronda deve essere autorizzata dal Sindaco del Comune o della Comunità nelle quali essa vuole esercitare la sua attività previ gli accertamenti previsti dal successivo articolo 5.

L'attività delle Ronde và espletata esclusivamente entro i confini amministrativi di un Comune o di una Comunità di Comuni, Comunità Montana o di Arcipelago.

Ogni attività delle Ronde è considerata subalterna e non sostitutiva dell'attività di controllo e supervisione del territorio da parte delle Forze dell' Ordine pertanto possono essere controllate, coordinate, sospese o revocate da queste ultime in base alle necessità di sicurezza ed ordine pubblico sopravvenute.

Le Ronde in servizio devono potersi distinguere dagli altri cittadini ed essere riconoscibili da essi mediante dispositivi visibili e rifrangenti (bracciali, pettorine, ecc.)

Alle ronde non è consentito l' uso né il porto di armi di qualunque tipo

Le ronde sono dispensate dall' arresto obbligatorio previsto dall'articolo 380 c.p.p. al di fuori da casi previsti dagli articoli 52 e 54 c.p. nonchè dall'articolo 51 c.p. se l'ordine è dato da una qualsiasi autorità pubblica competente in materia di sicurezza

Le ronde possono procedere all' arresto facoltativo previsto dall'articolo 381 c.p.p. e con le modalità previste dallo stesso disposto normativo.

Le attività delle Ronde sono sospese in caso di Guerra o calamità naturali sul territorio ove queste avvengono fatto salvo il caso al comma successivo

In deroga a quanto sopra in caso di calamità naturale le autorità competenti possono attribuire alle ronde compiti di Protezione Civile

ART. 4 - Requisiti necessari ed obblighi per gli appartenenti alla Ronde

I cittadini che intendono associarsi ad una ronda debbono avere i seguenti requisiti:

a) Aver compiuto i 18 anni di età
b) Essere di nazionalità Italiana o apolide o stranieri comunitari o exrta-comunitari residenti in Italia con permesso di soggiorno
c) Godere dei diritti civili e politici attivi e passivi in Italia
d) Non avere precedenti penali o carichi penali pendenti
e) Essere residenti nel Comune o nelle Comunità nel quale l'associazione a cui si intende aderire esercita od intende esercitare la sua attività
f) Non essere inibiti o diffidati dal partecipare a manifestazioni pubbliche e/o sportive
g) Avere capacità giuridica nonchè di intendere e volere
h) Non essere segnalati presso le pubbliche autorità per abitudine all'abuso di sostanze alcooliche, sostanze stupefacenti, armi od altro
i) Non essere sottoposti od essere stati sottoposti in passato a cure psichiatriche o riabilitative di alcun tipo
l) Essere in regola con gli Obblighi di Leva
m) Non essere appartenenti in servizio alle Forze dell'Ordine o altro corpo di Polizia o Vigilanza Privata od essere state da esse congedate anche in via non definitiva per disonore o perdita dei requisiti psichici
n) Non essere appartenenti ad alcun partito politico o ricoprire altri incarichi Istituzionali di qualsiasi genere

I componenti delle ronde, regolarmente abilitati all'uso delle armi o possessori di armi legalmente detenute durante debbono necessariamente segnalarlo all'atto di adesione alla ronda o di costituzione della stessa al Sindaco inviando estremi di riconoscimento dell'arma e del porto d'armi.

I componenti delle ronde che intendono avvalersi dell'uso di un proprio mezzo di trasporto per il quale hanno l'abilitazione all'uso prevista dalle legge devono comunicarlo la Sindaco in fase di adesione alla ronda o costituzione della stessa inviando gli estremi di riconoscimento del veicolo e della patente o petentino nautico o altra abilitazione.

I responsabili di cui art. 2 comma 2 debbono verificare che ogni componente provveda agli obblighi e possieda i requisiti sopracitati.

E’ vietato sponsorizzare o finanziare in alcun modo le Ronde. A tal fine le Ronde possonon auto finanziarsi.

E’ altresì vietato l’ espletamento del servizio di ronda a partiti ed associazioni politiche

ART. 5 - Adempimenti del Sindaco ed altre autorità
Il Sindaco dopo aver verificato che la ronda abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 4 autorizza la ronda ad effettuare la sua attività od i richiedenti a farne parte, dandone motivazione scritta, previo parere favorevole dei Carabinieri di zona.
Diversamente non autorizza la Ronda dandone comunicazione scritta e adeguatamente motivata

Il locale corpo dei carabinieri è tenuto a verificare la sussistenza degli obblighi e dei requisiti dei componenti previsti al succitato articolo 4 e dare eventuale parere favorevole o contrario la Sindaco che lo richiede

Il Sindaco autorizzata la Ronda nè da comunicazione scritta alla Prefettura competente e mantiene un elenco delle Ronde presenti nel Comune o Comunità rendendole di pubblico dominio

I succitati adempimenti devono avvenire entro 60gg dalla richiesta di inizio attività della Ronda.

I responsabili e i cittadini del Comune e della Comuni in cui la Ronda esercita od intende esercitare la sua attività hanno facoltà ad impugnare tutti gli atti relativi all'attività della Ronda nei modi e nei tempi previsti dalla legge

Ministero della Difesa, Prefettura, Questura, Sindaco, Presidente di regione o Provincia possono in qualsiasi momento, sul territorio di propria competenza, sospendere, revocare, avocare o disporre altro provvedimento nei confronti delle ronde dandone comunicazione scritta e motivata agli interessati

Le Forze dell’ Ordine che intervengono su richiesta di una Ronda hanno facoltà di disperderla, dispensarle temporaneamente dall'attività o di dare loro ordini

ART. 6 – Sanzioni e disposizioni finali
Gli appartenenti alle Ronde che non osservano gli obblighi di cui al comma 2 articolo 2 nonchè commi 2 e 3 articolo 3 e articolo 4 commi 5 e 6 posseggono i requisiti di cui all'articolo 4 comma 1, ove il fatto non costituisse più grave reato sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2000 e in caso di recidiva con l’arresto da 1 a 3 mesi.

I soggetti del capoverso precedente che non ottemperano alle norme di cui al comma 3 e seguenti ove il fatto non costituisca più grave reato sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2000 ad euro 8000 e in caso di recidiva con l’arresto da 3 mesi a 1 anno

Il Sindaco od altra autorità competente in caso di recidiva delle violazioni da parte dei componenti delle Ronde degli obblighi previsti agli articoli 2 comma 2, ed agli articoli 3 e 4 che non costituiscono più grave reato possono disporre la revoca dell'autorizzazione all'attività di Ronda

Il Sindaco od altre persone rappresentanti autorità competenti che non adempiano agli obblighi di cui all'art 5 commi da 1 a 3, ove il fatto non costituisce più grave reato, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10000 ad euro 40000 e nei casi più gravi o di recidiva con la revoca del mandato

Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 D.L. 23 febbraio 2009 n.11 pubblicato su G.U. n. 45 del 24 febbraio 2009

TITOLO 2 DISPOSZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE FORZE DELL' ORDINE

ART. 7 - Adempimenti del Governo

Il Governo approvata codesta legge, nella successiva finanziaria requisirà le risorse economico-finanziarie finalizzate ad incrementare di almeno i 2/3 entro 3 anni il numero di appartenenti a Corpi dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Vigili Urbani, Polizia Penitenziaria e Ispettori del Lavoro

Il Governo inoltre nella successiva finanziaria requisirà le risorse economiche necessarie finalizzate ad informatizzare tutte le Procure Italiane, attivare nuove Procure e raddoppiare gli organici della Magistratura nonchè sviluppare e divulgare nuove tecnologie atte alla prevenzione e repressione degli atti criminosi

ART. 8 – Mobilità interna da esercito a Forze dell ‘Ordine
Il Governo in applicazione del precedente articolo 7 dovrà procedere al passaggio di militari alle Forze dell ordine in osservanza del principio della mobilità interna della P.A.

ART. 9 - Riforma visita medico legale
A decorrere dal 1° Giugno 2009 le viste medico legali effettuate dalle Asl finalizzate a requisiti psico-fisici necessari per per far parte delle Forze dell 'Ordine o di un Corpo di Vigilanza Privata dovranno essere espletate con le stesse modalità di quelle per l'accertamento dei requisiti indispensabili per adempiere agli obblighi di Leva


Nel ringraziarla del tempo dedicatomi, la informo che questa è una lettera aperta che verrà pubblicata sul mio blog

e le porgo i miei più


Cordiali Saluti

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