Tornando alla stesura del mio programma elettorale,una cosa per me molto importante è la laicità delllo stato ovvero la possibilità per ogni cittadino di vivere se lo desidera al di fuori della dottrina cattolica.
Dunche libertà di culto (come già spiegavo nel post sull'immigrazione) e di decidere dell proria vita a 360°.
Ne consegue quindi che sono favorevole all'approvazione dei seguenti temi:
- Testamento Biologico e nei casi più gravi Eutanasia
- Diritti delle Coppie di Fatto ed Omosessuali (Dico-Pacs)
- Modifiche al Concordato Stato Chiesa
- Difesa della legge 194 (aborto) e migliormento della sua applicazione
- Modifica legge 40/2005 (procreazione assistita-staminali)
6. Legalizzazione della Prostituzione e delle droghe leggere
7 .Riforma dell'ora di religione a scuola
Ma vediamo i vari punti nel dettaglio:
Testamanto Biologico ed eutanasia:
Consiste nel dare la possibilità a tutti di poter decidere se rifiutare o meno le cure in caso di come profondo irreversibile come quello di Terry Schiavo, Eluana e simili o di mallatia mortale alla fase conclamata come nei casi di Welby e Luca Coscioni.
L'eutnasia invece è la possibilità di anticipare la morte sempre nei casi simili a quelli di Welby e Coscioni.
Pacs
Ripropongo in blocco il tssto dei Dico approvato dal Governo nello scoros anno:
Riporto quì la Bozza dei Dico perchè la condivido in
pienoDiritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (DICO) (Bozza del
provvedimento)
Art. 1(Ambito e modalità di applicazione) 1. Due persone
maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli
affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà
materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea
retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado,
adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono
titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente
legge.2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche
in conformità agli articoli 4, 13, comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del
Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità
stabilite nel medesimo decreto per l'iscrizione, il mutamento o la
cancellazione. E' fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli
elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all'articolo 2.
chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata
successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze
anagrafiche.3. relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la
dichiarazione all'ufficio anagrafe di cui all'articolo 13 comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa
contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l'ha resa ha l'onere
di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di
utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente
legge.4. L'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge
presuppone l'attualità della convivenza.5. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.6.
Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti
"conviventi".
Art.2(Esclusioni)1. Le disposizioni della presente legge non si
applicano alle persone:a) delle quali l'una sia stata condannata per omicidio
consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra
conviveva ai sensi dell'art. 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina
prevista da altri ordinamenti;b) delle quali l'una sia stata rinviata a
giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera
a);c) legate da rapporti contrattuali, anche lavoratori, che comportino
necessariamente l'abitare in comune.
Art. 3(Sanzioni)1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle
disposizioni della presente legge, chiede l'iscrizione anagrafica in assenza di
coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della
presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da
euro 3000 a euro 10000.2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la
nullità degli atti conseguiti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi
dell'articolo 2033 del codice civile.
Art. 4(Assistenza per malattia o
ricovero)1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private
disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per
fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell'altro
convivente.
Art. 5(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)1.
Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante:a) in caso di
malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, al fine di concorrere
alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni
vigenti:b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le
modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti
previsti dalle disposizioni vigenti.2. La designazione è effettuata mediante
atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un
processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.
Art.
6(Permesso di soggiorno)1. allo straniero o all'apolide convivente con un
cittadino italiano si applicano ai fini della concessione del permesso di
soggiorno, le medesime regole previste per lo straniero o l'apolide convivente
con un cittadino comunitario ai sensi dell'ordinamento del cittadino medesimo
(in fase di rielaborazione).2. Ai fini dell'applicazione della presente legge,
rileva e può essere oggetto di prova esclusivamente la presenza del cittadino
straniero o apolide sul territorio nazionale conforme alla normativa interna in
materia di soggiorno.
Art. 7(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)1.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tengono conto della
convivenza di cui all'articolo 1 ai fini dell'assegnazione di alloggi di
edilizia popolare o residenziale pubblica.
Art. 8(Successione nel contratto
di locazione)1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel
contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può
succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni
ovvero vi siano figli comuni.2. La disposizione di cui al comma 1 si applica
anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che
intenda subentrare nel rapporto di locazione.
Art. 9(Agevolazioni e tutela in
materie di lavoro)1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i
trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e
privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo
tra i requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della
convivenza.2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa
nell'impresa di cui sia titolare l'altro convivente può chiedere, salvo che
l'attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della
partecipazione agli utili dell'impresa, in proporzione dell'apporto
finito.
Art. 10(Trattamenti previdenziali e pensionistici)1. In sede di
riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i
trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata
minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima
e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente
superstite.
Art. 11(Diritti successori)1. Trascorsi nove anni dall'inizio
della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell'altro
convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.2. Il convivente ha diritto
a un terzo dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un
quarto se concorrono due o piu' figli. In caso di concorso con ascendenti
legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e
con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell'eredità.3. In mancanza di
figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due
terzi dell'eredità, e in assenza di altri parenti entro il terzo grado in linea
collaterale, l'intera eredità.4. Quando i beni ereditari di un convivente
vengono devoluti, per testamento o per legge, all'altro convivente, l'aliquota
sul valore complessivo netto dei beni prevista dall'articolo 2, comma 48, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul
valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.
Art. 12(Obbligo
alimentare)1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e
non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l'altro convivente è
tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché
perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un
periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L'obbligo di
prestare gli alimenti cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o
inizi una nuova convivenza ai sensi dell'art. 1.
Art. 13(disposizioni
transitorie e finali)1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi
previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in
ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.2. Entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la
prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle
certificazioni di cui all'articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al
presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all'articolo 10
della presente legge.3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo
i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di
cui all'articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all'articolo 2.4.
In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili nel matrimonio può
essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da
parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un
convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della
convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2,
comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo
dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.5. I
diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti
dalle disposizioni vigenti a favore dell'ex coniuge cessano quando questi
risulti convivente ai sensi della presente legge.6. I diritti patrimoniali,
successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge
cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.
Art. 14(Copertura
finanziaria)1. All'onere derivante dall'articolo 11, pari ad euro 4 milioni e
600 mila per l'anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2009 si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta
all'U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze
per l'anno 2007. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.MI limiterei al massimo a modificare l'articolo 13 in modo più restrittivo.
Modifiche al Concordato Stato-Chiesa
All'articolo tre si aggiungo le parole "purchè non interferiscano con l'operato delle Istituzioni dello Stato Italiano"
All'articolo 7 comma b vengono cancellate le parole "di essere esonerati dal servizio militare oppure"
Gli articoli 9,10 e 11 vanno abrogati
All'articolo 14 vengono abrogate le parole "di speciali limitazioni legislative"
All'articolo 15 dopo le parole "effetti civili" si aggiungono le parole "e penali"
All'articolo 29 si aggiungono le parole "nel rispetto delle Leggi dell Stato Italiano"
Tutti gli altri articoli eccetto il 13 valgono per tutte le Confessioni Religiose...in ognuno di essi la dicitura "Chiesa cattolica" viene sostituito da "Confessioni religiose di ogni culto"
Difesa legge 194
La legge 194 sull'abort non và assolutamante toccata,va anzi migliorata la sua applicazione:
Si deve legalizzare la pillola abortiva ed introdurre medici ginecologi non obiettori di coscienza in ogni turno si nei consultori che al pronto soccorso ospedaliero. Deve cioè essere garantita a tutte le donne la possibilità di potersi informare sull'aborto,di optare per la pillola invece del trattamanto chirurgico e di potersi far prescrivere in ogni momento la pillola del giorno dopo.
Riforma della legge 40
Per quanto riguarda la legge quaranta si chiede di abolire quelle parti che si tentò di abolire con i referendum del 2005 ovvero reintroduzione dell'eugenetica,abbatimento del limite di 3 embrioni da impiantare,accesso alle tecniche anche per le coppie portatrici di malattie genetiche ereditarie,abolizione del divieto di selezionere gli embrioni prima dell'impianto.
Legalizzaione Prostituzione e dorghe leggere
Intanto la prostituzione non và più intesa ne modo arcaico ovvero donna prostituta e uomo cliente,oggi l'antico mesteire lo esercitano anche uomini,trans e coppie è fra i clienti troviamo coppie scambiste,lesbiche e donne mature. Anche i luoghi sono i più disparati:strade,night,club privè,alberghi,centri benessere,ecc.
Chi esercita l'antico mestiere dovra essere iscritto ad un apposito albo (l'iscrizione vale anche per chi si limita ad esibirsi in web) accessibile solo alle autorità,sottoposto ogni 10 giorni a controlli satari sulle malattie veneree e dovrà pagare le tasse.
Si potrà esercitare in case chiuse o loclai erotici od alberghi ad hoc. Inoltre i Comuni potranno attrezzare apposite zone rosse.
Il contratto di prostituzione sarà disciplinato dalle norme sulle prestazioni d'opera
Quanto alla legalizzazione delle droghe leggere,ogni tossicodipendente potrà acquistarle in farmacia in dosi giornaliere limitate e dovrà essere autorizzato dalla Asl che rilascia un apposito certificato valido 2 anni dopo aver escluso la presenza di patologie gravi. Il tiossico avrà una tessera sulla quale verra contrassagnato l'aquisto della dose. Il farmacista può in casi di grave tossicodipnedenza grave segnalare il soggetto alla asl che lo obbliga al disintossicamento e sopsende il pemesso per l'acquisto delle droghe
Il farmacista che contravviene alle regole verrà punito come spacciatore.
Con le proposte di questo punto si vogliono eliminare lo spaccio di stupefacenti e il racket della prostituzione
Riforma dell'ora di religione
L'ora di religione non sarà più solo cattolicha ma multi religione. Si divranno ciè insegnari i fonda,enti di ogni religione e le sue origini. L'insegnamento dovrà essere svolto da un teologo che non potrà nemmeno suggerire la professione di un qualsiasi culto.Resta facoltativa e ad opera degli studenti la scelta se fare o meno religione ,fermo restando l'autorizzazione all'esenzione per i minorenni. La scelta si potrà modificare in ogni momento dell'anno scolastico.
Qualcuno si chiderà come mai non parlo di educazione sessuale,non perlo perchè lo farò in un post ad hoc sulla scula in quanto farà parte di una nuova materia che chiamo educazione civico sanitaria...
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